Che cos'è il codice identificativo regionale e come fare per averlo? Una guida regione per regione per saperne di più

Aumentano sempre di più le regioni d’Italia che istituiscono il Codice Identificativo Regionale (CIR) anche per gli affitti brevi, cioè le locazioni turistiche in forma non imprenditoriale gestite o direttamente dai proprietari o da soggetti terzi.

Ma a cosa serve e come si fa per ottenerlo? Il CIR può assumere diversi nomi a seconda della regione di pertinenza ed anche la procedura di ottenimento può essere diversa. Ecco una guida dettagliata su tutto ciò che c’è da sapere su di esso:

Che cos’è il CIR (Codice Identificativo Regionale)?

Il Codice Identificativo Regionale (abbreviato in CIR) è un codice che ogni Regione assegna ad ogni singolo alloggio turistico, sia esso in forma imprenditoriale che non.

Il CIR può essere un codice numerico o alfanumerico di 5 o più cifre, anche se tale numero può variare in base al criterio adottato dalla regione che lo genera o in base al numero di CIR generati.

Tutti gli alloggi turistici sono tenuti ad esibire il CIR all’esterno della struttura, in ogni comunicazione ufficiale nonché negli annunci sui portali turistici.

L’obbligo di acquisizione del CIR riguarda ogni tipologia di locazione dedita all’accoglienza turistica e cioè:

  • Hotel
  • B&B
  • Casa vacanze
  • Affitti brevi (cioè le locazioni turistiche in forma non imprenditoriale, anche occasionali)

A cosa serve il codice CIR?

Sono più di una le motivazioni che spingono le regioni d’Italia ad istituire il CIR: da un lato la volontà di tutelare i turisti contrastando forme irregolari di ospitalità, dall’altro adempiere alle norme del sistema statistico nazionale che prevedono la rilevazione obbligatoria dei dati statistici di tutte le tipologie di strutture turistiche, sia alberghiere che extralberghiere (art. 13-quater comma 4 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, in vigore dall’1 gennaio 2022).

Come funziona il CIR?

L’attribuzione del Codice Identificativo Regionale comporta la registrazione di ogni alloggio in un’apposita banca dati che garantisce statistiche ufficiali conformi ai requisiti in materia di turismo imposti da ISTAT ed EUROSTAT. Il CIR può assumere nome diverso a seconda della scelta operata dalla regione d’Italia che l’ha istituito. In Sardegna viene ad esempio chiamato IUN (Identificativo Unico Numerico).

Come ottenere il codice identificativo per gli affitti brevi?

Occorre in primo luogo registrare l’alloggio presso il comune in cui è ubicato utilizzando la procedura prevista dallo stesso. Alcune regioni d’Italia nell’istituire il CIR hanno standardizzato con i comuni un’apposita procedura da utilizzare. In altre regioni d’Italia, come ad esempio la Sicilia, ogni comune adotta una procedura a sé: ci sono comuni dove è sufficiente la presentazione di una semplice autocertificazione mediante l’utilizzo un modello standard, altri comuni che hanno predisposto apposita modulistica e altri comuni invece dove l’iter per ottenere il CIR prevede obbligatoriamente l’utilizzo della piattaforma Impresa in un Giorno.

Le case abusive possono ottenere il CIR?

La questione è un po’ spinosa. In alcuni casi qualche possibilità c’è ma è sempre limitata a determinate condizioni. In ogni caso, bisogna sempre confrontarsi con l’ufficio tecnico.

Il CIR ha una scadenza?

Attualmente non c’è alcuna norma che attribuisca una scadenza al CIR.

Oltre al CIR ci sono altri adempimenti obbligatori?

SI! Si devono registrare giornalmente sia le presenze sia le assenze degli ospiti sul sistema statistico di rilevazione delle presenze previsto dalla regione in cui è ubicato l’alloggio: Turist@t per la Sicilia e ROSS1000 per Piemonte, Lombardia, Calabria e Abruzzo, SIRED per la Sardegna, RA.DA.R. per il Lazio.

Il CIR deve essere indicato anche nel cartello AFFITTASI?

Assolutamente Sì, perchè la norma è abbastanza chiara: tutti gli scritti, gli stampati, i supporti digitali e qualsivoglia tipo di comunicazione anche via internet, ivi inclusi i social media e i siti di promozione e pubblicizzazione e di prenotazione comunque denominati, anche se i server sono posti al di fuori del territorio della UE e qualsiasi altro mezzo utilizzato per la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture sopra citate, devono riportare, oltre alla denominazione e alla tipologia di struttura ricettiva e/o di alloggio per uso turistico, il CIR, in maniera ben visibile e chiara, nelle immediate vicinanze della denominazione e con le stesse dimensioni e carattere della denominazione stessa (13-quater, commi 7 e 8 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34).

Lo scopo del CIR è anche lotta all’evasione fiscale?

L’istituzione del CIR in tutte le regioni d’Italia è anche dettato dall’esigenza da parte del legislatore di misure di contrasto all’evasione fiscale. Ciò è espressamente indicato all’art. 1, comma 373, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 che modifica un precedente decreto-legge del 2019 (art. 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34), che è appunto istituente della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, accessibile all’amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalita’ istituzionali.

Le regioni Italiane che hanno adottato il CIR contemplano processi diversi per l’acquisizione dello stesso.

Di seguito la lista di alcune delle principali regioni e le loro procedure per ottenere il Codice Identificativo Regionale:

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Come ottenere il CIR nella Regione Lombardia

La procedura è un po’ più complessa poiché occorre registrare l’alloggio mediante l’utilizzo della piattaforma Impresa in un Giorno, che richiede svariata documentazione e dichiarazioni da firmare digitalmente. In Lombardia il Codice Identificativo Regionale per le locazioni brevi è stato istituito dalla legge regionale 25 gennaio 2018 – n. 7, che ha previsto anche sanzioni da 500 euro a 2500 euro per chi non ha il CIR o utilizza lo stesso in maniera errata o ingannevole.
Il percorso amministrativo per l’ottenimento del CIR coinvolge anche la Città Metropolitana o il Libero Consorzio competente che alla fine della procedura, oltre ad assegnare il CIR, abiliterà all’accesso tramite SPID al portale Ross1000, per poter adempiere agli altri obblighi previsti per tutti gli affitti turistici e cioè la comunicazione delle presenze e delle assenze giornaliere, così come previsto dalle norme del sistema statistico nazionale.

Come ottenere il CIR nella Regione Piemonte

In Piemonte il Codice Identificativo Regionale per le locazioni turistiche brevi viene istituito dal regolamento regionale n. 4 del 08 giugno 2018 che dà attuazione alla legge regionale n. 13 del 3 agosto 2017 che disciplina tutte le locazioni turistiche piemontesi. Qui le locazioni turistiche brevi possono essere gestite sia in forma diretta che in forma indiretta, ovvero da agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare oppure da operatori professionali che operano come mandatari o sub locatori. Anche in Piemonte così come in Lombardia è in uso il portale Ross1000 per adempiere agli obblighi di comunicazione delle presenze e delle assenze giornaliere. Occorre accertarsi che l’immobile per cui sia richiede il CIR sia in possesso dei requisiti urbanistici, di sicurezza ed igienico sanitari. Durante la procedura per la richiesta del CIR, il richiedente deve infatti rilasciare la seguente dichiarazione:
i locali dell’immobile dato in locazione turistica sono conformi ai requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari del regolamento edilizio comunale, nonché ai vincoli previsti per la destinazione d’uso RESIDENZIALE come di seguito censita.
E’ consigliabile infatti accertarsi, prima di decidere di mettere in locazione un qualsiasi alloggio, di essere in possesso del certificato di abitabilità e della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e dell’impianto idrico poiché, la richiesta del CIR in mancanza di detta documentazione corrisponderebbe ad una dichiarazione di falso, con conseguenze sia civili che penali.

Come ottenere il CIR nella Regione Calabria

Il CIR nella regione Calabria viene istituito per le sole strutture ricettive dalla deliberazione della giunta regionale n. 629 del 2 dicembre 2022, pochi giorni integrata da un altro provvedimento, la deliberazione n. 674 del 14 dicembre 2022, che estende l’obbligo del CIR agli immobili destinati alle locazioni brevi.
La modulistica in uso nella regione Calabria per poter ottenere il CIR, prevede che il richiedente dichiari espressamente “che la struttura possiede i requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità destinazione d’uso, nonché i requisiti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa”. Prima di procedere con la richiesta del CIR, sarebbe quindi meglio accertarsi che l’alloggio possieda la documentazione che attesti i requisiti richiesti poiché, in mancanza, ci si dovrà necessariamente rivolgere ad un tecnico. Anche la regione Calabria, così come le regioni Piemonte e Lombardia si avvale del portale ROSS1000 per obblighi di comunicazione delle presenze e delle assenze giornaliere.

Come ottenere il CIR nella Regione Sicilia

In Sicilia il CIR viene istituito dal decreto assessoriale 1783 del 27 luglio 2022, sia per le strutture ricettive che per gli “alloggi ad uso turistico”, così definiti dallo stesso decreto:
tutte le unità immobiliari, anche di proprietà di singoli soggetti, non soggette a classificazione, situate in immobili o parti di immobile, all’interno delle quali è offerta ospitalità e/o soggiorno per un periodo inferiore a 30 giorni di cui all’art. 4 del D. L. 24 luglio 2017, n. 50.
Nel tentativo di standardizzare la procedura per la registrazione degli alloggi presso i comuni di propria ubicazione, il competente assessorato predisponeva un apposito modulo di registrazione definito dallo stesso “Comunicazione di Offerta di Ospitalità”, che inizialmente pubblicava in una versione di tre pagine e successivamente in un’altra più semplice composta da due sole pagine. Sia nella prima che nella seconda versione veniva espressamente riportato l’elenco della documentazione da allegare:
– planimetria dell’immobile;
– certificato di abitabilità o S.C.A. (Segnalazione Certificata per L’agibilità);
– perizie di asseveramento degli impianti (elettrico, radio/tv, clima, gas, idrico);
– certificato catastale.
La richiesta di tutti questi allegati, non sempre facili da reperire, faceva scatenare non poche polemiche da parte di proprietari ed associazioni di categoria:
– moltissimi sono gli alloggi ad uso turistico che, seppur in possesso dei requisiti urbanistici, di igiene e della sicurezza previsti dalla normativa di settore, non hanno alcuna documentazione idonea a dimostrarlo. Anche volendo incaricare un tecnico, i tempi burocratici per l’ottenimento di detta documentazione vanno ben oltre quelli stringenti per ottenere il CIR imposti dal decreto;
– sono più di uno i comuni siciliani che non concordano sulla modulistica allegata al decreto assessoriale, insistendo sul fatto che il possesso dei requisiti urbanistici, di igiene e della sicurezza deve anche poter essere autocertificato;
– i dirigenti degli uffici S.U.A.P. di molti comuni siciliani sostengono che la gestione di questo servizio deve essere affidata all’ufficio imposta di soggiorno, in quanto l’affitto breve avendo natura occasionale non può essere annoverato fra le attività produttive.

A questo punto l’assessorato al turismo, decide di sopprimere il modulo di “Comunicazione di offerta di ospitalità” e con la nota circolare n. 31913 del 26 settembre 2022, dispone che gli alloggi ad uso turistico dovranno essere registrati per il comune di ubicazione “utilizzando la modulistica adottata dal competente ufficio comunale”. A questa totale libertà di poter adottare la procedura che meglio ritiene consegue che molti comuni:
– iniziano a predisporre una propria modulistica che prevede l’autocertificazione del possesso dell’abitabilità o della S.C.A.;
– si conformano totalmente al modulo di “comunicazione di offerta di ospitalità” prima pubblicato dall’assessorato e poi ritirato, che prevede di allegare tutta una serie di documentazione fra cui anche il certificato di abitabilità oppure la S.C.A.;
– prevedono la registrazione dell’alloggio ad uso turistico attraverso la piattaforma del SUAP Impresa in un Giorno;
– si conformano ad un modulo standard di autocertificazione predisposto da qualche associazione di categoria;
– non prevedono la presentazione di alcuna modulistica: per la registrazione dell’alloggio è sufficiente registrare lo stesso all’ufficio imposta di soggiorno;
– hanno reso sufficiente presentare una comunicazione generica di messa di disponibilità dell’alloggio;
– prevedono che, gli alloggi iscritti per l’imposta di soggiorno prima della data di pubblicazione del decreto che istituisce il CIR (D.A. 1783 del 27 luglio 2022), possono già considerarsi registrati ai fini dell’iter burocratico per l’ottenimento del CIR, mentre i nuovi alloggi o quelli mai iscritti per l’imposta di soggiorno, devono necessariamente registrarsi al SUAP attraverso la piattaforma informatica Impresa In Un Giorno.

Come ottenere il CIR nella Regione Abruzzo

Il CIR nella regione Abruzzo viene istituito nell’anno 2020 dall’art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3, che in pratica non fa altro che integrare con un nuovo comma la precedente legge regionale 11/93 (comma 2 bis): al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui all’articolo 2, compresi gli appartamenti ammobiliati per uso turistico disciplinati dall’articolo 32 della |.r. 75/95, devono indicare apposito Codice Identificativo di Riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali e in qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato. Il codice identificativo regionale è rilasciato al momento dell’inserimento della anagrafica della struttura sul Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA). La Giunta regionale disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente comma.
Tale delibera viene pubblicata con DGR n. 281 del 25 maggio 2020 che fornisce alcune precisazioni sul Codice Identificativo Regionale fra cui anche la presenza dello stesso nel Portale ROSS1000, piattaforma da utilizzare anche per la comunicazione delle presenze e delle assenze giornaliere.
Lo stesso articolo al comma 2 prevede anche sanzioni da 500 euro a 2500 euro per chi non ha il CIRalla legge regionale 11/1993, dopo il comma 2 dell’articolo 48 (Entità sanzioni amministrative) è inserito il seguente: “2-bis. I soggetti che contravvengono all’obbligo di riportare il codice identificativo regionale (CIR) di cui all’articolo 10, commi 2-bis e 2-ter, ovvero che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata”.
La regione Abruzzo inoltre, in virtù degli articoli 30 e 32 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75, non considera “forma imprenditoriale” la gestione di un massimo di due alloggi turistici, per cui, per l’ottenimento del CIR, non occorre registrazione al SUAP ma una procedura differente.

Come ottenere il CIR nella Regione Emilia Romagna

In Emilia Romagna il CIR, Codice Identificativo di Riferimento, viene istituito da una legge regionale del 2022 (art. 14 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23) che va a modificare l’art. 35 bis di una precedente legge regionale del 2004 (L.R. 28 luglio 2004 n.16).
L’adozione del CIR viene invece eseguita da un’apposita delibera della giunta regionale che illustra diversi chiarimenti in merito (Delibera N. 687 del 04/05/2023).
La procedura prevede la registrazione dell’alloggio presso il comune di ubicazione, utilizzando l’apposita procedura. A seguito dell’iter istruttorio, la piattaforma informatica ROSS1000, da utilizzare anche per le comunicazioni obbligatorie statistiche, provvederà al rilascio del “Codice Regione” composto da una sequenza di 15 caratteri, strutturati come di seguito indicati:
– il codice ISTAT a sei cifre del Comune in cui è stata originariamente autorizzata la struttura ricettiva;
– un tratto di separazione;
– due caratteri con la sigla corrispondente alla tipologia ricettiva;
– un tratto di separazione;
– un progressivo numerico di 5 cifre.
Tale “Codice regione” è conforme alle specifiche tecniche descritte nel Protocollo d’intesa tra il Ministero del Turismo e le Regioni e Province Autonome e può pertanto essere utilizzato come CIR. A ROSS1000 si potrà accedere tramite autenticazione SPID/CIE/CNS, dopo la ricezione della mail con cui viene comunicata l’avvenuta apertura dell’utenza.
Le sanzioni previste dalla regione Emilia Romagna per la violazione degli obblighi sul CIR vanno da 500 a 3000 euro per i titolari delle strutture ricettive o locazioni brevi e da 250 a 1500 euro per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.

Come ottenere il CIR nella Regione Lazio

Il CIR nella regione Lazio viene istituito dal regolamento regionale 16 giugno 2017 n. 14, che integra il precedente r.r. 7 agosto 2015 n. 8. Il nuovo regolamento ha il fine di individuare le diverse tipologie di strutture alberghiere ed istituire presso l’Agenzia regionale del Turismo “una apposita banca dati nella quale sono inserite le strutture ricettive extralberghiere e gli alloggi per uso turistico operanti sul territorio regionale, ai quali è assegnato un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione dei servizi all’utenza”.
Il decreto dà inoltre all’art. 12bis una definizione degli alloggi ad uso turistico: unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all’interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell’abitazione.
Anche in Lazio, così come per le altre regioni, per ottenere il CIR occorre preventivamente registrare l’alloggio presso il comune di ubicazione utilizzando la procedura prevista dallo stesso. Alcuni comuni laziali consentono detta registrazione mediante trasmissione di una comunicazione su apposita modulistica predisposta dal comune stesso. In altri comuni è invece previsto l’utilizzo della piattaforma informatica Impresa In Un Giorno.
L’art. 2 del regolamente prevede, così come avviene già nelle altre regioni, l’obbligo di comunicare all’agenzia Regionale del Turismo i dati statistici sugli arrivi e sulle presenze.
Il medesimo articolo prevede anche che detta agenzia di concerto con gli enti e le istituzioni competenti, effettua il monitoraggio e il confronto dei dati relativi alla capacità ricettiva pervenuti ai sensi del presente articolo, con i dati rilevabili dai siti e dai canali on line di promo-commercializzazione delle strutture, segnalando gli esiti del monitoraggio alle autorità competenti”. Sempre con riferimento agli alloggi ad uso turistico, la mancata osservazione degli obblighi previsti dal regolamento comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 31 comma comma 5 bis della L.R. 6 agosto 2007, cioè una sanzione amministrativa da 500 a 5000 euro.

Quanto costa il CIR?

Il rilascio del CIR (Codice Identificativo Regionale) dagli enti regionali non ha un vero e proprio costo ma la procedura per il rilascio prevede una serie adempimenti burocratici fra cui la registrazione dell’alloggio presso il comune e la regione di ubicazione, con presentazione di una serie di documenti non sempre facili da reperire e compilare. Inoltre le procedure previste da regioni e comuni sono spesso assai diverse. Noi possiamo occuparci velocemente dell’acquisizione del tuo CIR, perché sappiamo già come agire sia in ogni comune che in ogni regione d’Italia.

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