Che cos'è il codice identificativo regionale e come fare per averlo? Una guida regione per regione per saperne di più
Che cos’è il CIR (Codice Identificativo Regionale)?
Il Codice Identificativo Regionale (CIR) è un codice alfanumerico che ogni regione italiana ha istituito per assegnarlo ad ogni tipologia di struttura ricettiva, includendo anche le locazioni ad uso turistico. Le regioni si sono in pratica adeguate a quanto prevede l’art. 13 quater comma 7 decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, successivamente convertito nella legge n. 58/19, il quale prevede espressamente l’obbligo di esposizione del Codice Identificativo Regionale in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione. La maggior parte delle leggi regionali che lo hanno istituito, lo hanno denominato CIR che è appunto acronimo di Codice Identificativo Regionale. Altre regioni hanno invece volutamente scelto di denominarlo in altro modo, forse per differenziarsi dalle altre regioni o per volerne magari evidenziare l’originalità e l’appartenenza alla regione stessa. Ne è  un esempio la regione Lazio, che ha istituito il codice identificativo regionale per le sole strutture extralberghiere e le locazioni brevi, attribuendovi l’acronimo CISE (Codice Identificativo regionale – Strutture ricettive Extralberghiere e alloggi per uso turistico).
Lazio => come ottenere il CISE
Altre due regioni d’Italia, il Veneto e la Valle d’Aosta, hanno invece istituito il Codice Codice Identificativo Regionale per le sole locazioni ad uso turistico, cioè gli affitti brevi.
Veneto => come ottenere il CIR
Valle d’Aosta => come ottenere il CIR
Di seguito invece gli altri codici identificativi regionali, ciascuno con il rispettivo acronimo, istituito sia per locazioni brevi che per tutte le tipologie di strutture ricettive:
Emilia-Romagna  => come ottenere il CIR
Lombardia  => come ottenere il CIR (Codice Identificativo di Riferimento)
Campania  => come ottenere il CUSR (Codice Unico Strutture Ricettive)
Liguria  => come ottenere il CITR (Codice Identificativo Turistico Regionale), per le tutte le tipologie di strutture ricettive ed il CITRA (Codice Identificativo Turistico Regionale per gli Appartamenti ammobiliati) per gli affitti brevi
Sicilia  => come ottenere il CIR (Codice Identificativo Regionale)
Puglia  => come ottenere il CIS (Codice Identificativo di Struttura)
Piemonte => come ottenere il CIR (Codice Identificativo di Riconoscimento)
Sardegna  => come ottenere il IUN (Identificativo Unico Numerico)
Provincia Autonoma Trento =>  come ottenere il CIPAT (Codice Identificativo Provincia Autonoma di Trento)
Marche => come ottenere il CIR (Codice Identificativo Regionale)
Abruzzo  => come ottenere il CIR (Codice Identificativo di Riferimento)
Calabria => come ottenere il CIR (Codice Identificativo Regionale)
Umbria come ottenere il CIR => (Codice Identificativo Regionale)
Ci sono poi regioni italiane che non hanno mai istituito alcun codice identificativo regionale e mai lo faranno, in quanto si potranno avvalere di quanto ha previsto il decreto legge di istituzione del Codice Identificativo Nazionale CIN ovvero della possibilità per i locatori di richiedere direttamente il CIN dalla piattaforma informatica ministeriale (non ancora attiva). I locatori di queste regioni, fin quando la piattaforma non sarà attiva, potranno pubblicizzare i propri annunci senza indicare alcun codice identificativo regionale. Nei portali di intermediazione immobiliare OTA che richiedono obbligatoriamente l’inserimento del CIR potrà essere inserito al suo posto il codice regione. Le regioni interessate da questa eccezione sono quattro:  – Basilicata – Friuli Venezia Giulia – Molise – Toscana – provincia autonoma di Bolzano. In queste regioni l’attività ricettiva non è però priva di adempimenti. Occorre in ogni caso registrare l’immobile presso il comune di ubicazione ed eseguire le comunicazioni obbligatorie dei flussi degli ospiti ai fini statistici e quelle alla questura competente attraverso il portale Alloggiati Web. La regione Toscana che ad esempio non ha mai istituito il CIR, ha previsto che ogni tipologia di struttura ricettiva, compresi gli affitti brevi, deve essere identificata. In questa regione è infatti obbligatoria la registrazione di ogni struttura presso il comune di ubicazione, il quale poi rilascerà un apposito codice identificativo.

Lo scopo del CIR è anche lotta all’evasione fiscale?

L’istituzione del CIR in tutte le regioni d’Italia è anche dettato dall’esigenza da parte del legislatore di misure di contrasto all’evasione fiscale. Ciò è espressamente indicato all’art. 1, comma 373, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 che modifica un precedente decreto-legge del 2019 (art. 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34), che è appunto istituente della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, accessibile all’amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalita’ istituzionali.  

Lazio => come ottenere il CISE

Nella regione Lazio il codice identificativo regionale ha subito più evoluzioni normative. In una prima fase il regolamento regionale 16 giugno 2017 n. 14 ha istituito il codice CISE, che riguarda le sole Strutture ricettive Extralberghiere e gli alloggi ad uso turistico. Il regolamento rimanda ad apposita deliberazione della giunta che descrive come si richiede il CISE.
Successivamente è poi intervenuta la recente legge regionale 24 maggio 2022 n. 8, che aggiungendo l’art. 23 bis alla precedente legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 ha esteso il codice identificativo regionale a tutte le tipologie di strutture ricettiva, quindi anche quelle alberghiere.  Ad oggi quindi si può ritenere che nella regione Lazio tutte le tipologie si strutture ricettive sono coinvolte nell’acquisizione del Codice Identificativo Regionale.
La procedura prevede in primo luogo la registrazione presso il comune di ubicazione presentando: – la SCIA per le strutture ricettive extralberghiere – la “comunicazione” per gli alloggi ad uso turistico. Per la registrazione degli alloggi ad uso turistico, ci sono comuni laziali che hanno predisposto specifica modulistica, per cui è sufficiente compilarla ed inviarla, ed altri comuni che invece prevedono obbligatoriamente l’utilizzo della piattaforma informatica Impresa In Un Giorno. A seguito di detta registrazione, sarà necessaria un’ulteriore registrazione presso un’apposita banca dati regionale, dove verrà rilasciato il CISE che è in pratica composto da un codice numerico progressivo (ID). Tutti gli ID sono listati in un apposito motore di ricerca dove figurano le strutture ricettive extralberghiere e gli alloggi ad uso turistico presenti in regione, comprensivi di indirizzo di ubicazione e relativa scheda di dettaglio. La regione Lazio prevede in caso di mancata indicazione del CISE una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 5000 euro. Si può però rilevare che in questa regione l’esonero dall’obbligo di indicazione del CISE riguarda le strutture alberghiere, quelle all’aria aperta e gli alberghi diffusi, in quanto non menzionati nel regolamento. 

Veneto => come ottenere il CIR

La regione Veneto con apposita legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 definisce tutte le tipologie di strutture ricettive e le “locazioni turistiche”, per le quali prevede l’obbligo della regolarità e della conformità alle norme regionali e nazionali in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, pena l’utilizzo ai fini della locazione turistica.  Detta legge rimanda poi ad apposito regolamento che disciplina la modalità di rilascio, di esposizione e di operatività del codice identificativo regionale, che deve essere esposto per pubblicizzare l’alloggio, anche su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva. Questa regione, ha coinvolto nell’obbligatorietà del CIR le sole locazioni turistiche o affitti brevi, prevedendo due modalità leggermente diverse di come si richiede il CIR, a seconda se si tratta di gestione imprenditoriale o gestione non imprenditoriale. In entrambi i casi per l’inizio dell’attività è necessario compilare un apposito modulo di comunicazione di locazione turistica nell’apposita piattaforma informatica dei flussi turistici appositamente istituita dalla regione Veneto. A seguito della validazione dei dati a cura dei dai competenti uffici, al locatore verrà assegnato automaticamente il CIR a ciascun alloggio registrato in anagrafe. Il recente regolamento regionale 12 maggio 2023 n. 4 definisce come è composto il CIR che viene assegnato dalla piattaforma informatica ROSS1000. Detta struttura contiene: 
  • il codice ISTAT del Comune di ubicazione dell’alloggio;
  • il codice di tre lettere “LOC” che esprime la tipologia di alloggio, che è appunto locazioni turistica;
  • una stringa numerica che identifica il numero progressivo del singolo alloggio.
Il regolamento regionale agli articoli 8 e 9 ha espresso con estrema chiarezza dove deve essere esposto il Codice Identificativo Regionale e cioè:
  • nelle piattaforme digitali o sui siti internet di prenotazione ricettiva; 
  • su un’apposita targa affissa in modo ben visibile all’esterno dell’alloggio;
Nel caso in cui l’alloggio si trova in un edificio condominiale, la targa deve essere affissa sia all’ingresso esterno dell’edificio oppure nella pulsantiera del citofono, sia sulla porta di ingresso dell’alloggio. La targa deve essere preferibilmente di colore bianco e deve avere forma rettangolare, con lunghezza di 10 cm ed altezza di 3 cm. Nella parte superiore della targa deve apparire la dicitura “LOCAZIONE TURISTICA” mentre nella parte inferiore il CIR dell’alloggio. Le lettere ed i numeri devono essere riportati in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero. Le sanzioni amministrative al locatore previste da questa regione nel caso di mancata esposizione del CIR sono indicate nella stessa regionale ed ammontano:
  • da € 2000 ad € 5000 in caso di mancata indicazione del CIR sulle piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva;
da € 1000 ad € 2000) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00, in caso mancata esposizione del CIR all’esterno dell’alloggio. In tal caso, il Comune effettua la contestazione immediatamente ove possibile e per iscritto. Al fine di evitare detta sanzione il locatore entro dieci giorni può presentare al comune: 
  • copia della disposizione che vieta l’affissione della targa all’esterno dell’ingresso dell’edificio o altro documento idoneo a dimostrare l’impossibilità, anche temporanea; 
  • copia della richiesta di autorizzazione per l’affissione della targa all’ingresso esterno dell’edificio presentata alla soprintendenza.
In conseguenza di quanto previsto dalla regione Veneto nella sopra indicata legge regionale e successivo regolamento, si può dedurre che l’esonero dall’obbligo di indicazione del CIR in questa regione riguarda le strutture ricettive definite dalla stessa legge regionale 11/2013 ovvero:
  • tutte le rimanenti strutture ricettive classificate;
  • quelle relative all’ospitalità diffusa;
  • le sedi congressuali.

Valle d’Aosta => come ottenere il CIR

Nella regione Valle d’Aosta il codice identificativo regionale viene istituito per le sole locazioni brevi dalla legge regionale 18 luglio 2023 n. 11, che definisce due tipologie di alloggi  turistici che sono appunto le strutture coinvolte dall’obbligo di acquisizione del CIR. La gestione della locazione di questi affitti brevi può essere curata dal proprietario, dal comodatario o da un mandatario. Nello specifico si tratta di:
  • camere arredate all’interno di immobili con destinazione d’uso ad abitazione permanente o principale, di solito utilizzata come “prima casa” o “casa di residenza;
  • camere arredate all’interno di immobili con destinazione d’uso ad abitazione temporanea, che possono essere concesse in locazione per un periodo massimo di 180 giorni l’anno (di norma utilizzate come “seconda casa”).
Inoltre questa attività di locazione può essere esercitata sia in forma imprenditoriale che non e con contratti di locazione di durata da 1 a 30 giorni consecutivi.  Sono quindi esonerati dall’obbligo di acquisizione ed indicazione del CIR;
  • i contratti di locazione di durata superiore a 30 giorni;
  • le attività turistico ricettive (Affittacamere, Bed&Breakfast e Case e appartamenti per vacanze)
In Valle d’Aosta la procedura di acquisizione del CIR è molto semplice: in questa regione è direttamente il comune a rilasciare il CIR a seguito di registrazione dell’alloggio presso un’apposita piattaforma informatica che, oltre a richiedere tutti i dati del locatore e dell’alloggio, consente anche di poter attribuire ad esso un nome di fantasia, cosa purtroppo non possibile in tutte le regioni d’Italia. La struttura del CIR della regione Valle d’Aosta è così composta: Nome di fantasia dell’alloggio – VDA – nome del comune – numero di 4 cifre”. L’art. 4 della citata legge regionale definisce dove si deve esporre il CIR, precisando con estrema chiarezza che oltre ad essere associato al nome di fantasia dell’alloggio, deve essere riportato in modo leggibile su ogni strumento o canale pubblicitario. Il Codice Identificativo Regionale deve inoltre essere esposto: 
  • all’ingresso dell’alloggio;
  • all’ingresso dell’edificio in cui lo stesso è ubicato;
  • sui citofoni e sul campanello di accesso all’alloggio;
  • sulle piattaforme on line;
  • su eventuali cartelloni stradali o insegne.
Le sanzioni in caso di mancata esposizione del CIR previste da questa regione vanno da € 500 a € 5000 per ciascun alloggio turistico pubblicizzato. La violazione, se reiterata, comporta, oltre al raddoppio, la sospensione dell’attività da uno a sei mesi.

Emilia Romagna => come ottenere il CIR

Nella regione Emilia Romagna l’acronimo il codice identificativo regionale, viene istituito dall’art. 14 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 23, che va a modificare l’art. 35 bis di una precedente legge regionale del 2004 (L.R. 28 luglio 2004 n.16). Detta legge, che lo definisce come Codice Identificativo di Riferimento, definisce le tipologie di strutture coinvolte nell’obbligo di acquisizione, che sono:
  • quelle alberghiere,
  • quelle extralberghiere,
  • quelle all’aria aperta
  • altre tipologie ricettive, che includono anche gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (affitti brevi).
Rimangono esonerate dall’obbligo di acquisizione del CIR
  • le strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico;
  • le aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici
Non è inoltre necessario indicare il CIR per dare semplice visibilità alla struttura senza scopi pubblicitari, come ad esempio nelle insegne, nei marchi o nelle targhe, nei cartelli stradali pubblicitari contenenti l’indirizzo, i recapiti o il percorso per il raggiungimento, nei piccoli gadget pubblicitari come penne e portachiavi, nelle auto aziendali o nei pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti o pubblicità su mezzi pubblici e privati.  Il CIR deve essere esposto in tutte le attività di promozione, pubblicizzazione e commercializzazione sia in forma scritta che digitale. Per la mancata esposizione del CIR la regione Emilia Romagna prevede sanzioni pecuniarie che vanno da € 500 a € 3000 per i titolari delle strutture e da € 250 a € 1500 per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che che gestiscono portali telematici.  Per ottenere Il Codice Identificativo di Riferimento per un appartamento ammobiliato ad uso turistico occorre espletare la pratica di inizio dell’attività attraverso la comunicazione telematica al SUAP del comune di ubicazione dell’alloggio, utilizzando la piattaforma informatica Lepida. Per le altre tipologie ricettive come ad esempio Affittacamere, Case Vacanza e B&B occorre presentare la SCIA, sempre su LEPIDA oppure su IMPRESA IN UN GIORNO, selezionando il comune di ubicazione. Una volta completatosi l’iter istruttorio, la piattaforma informatica ROSS1000, da utilizzare anche per le comunicazioni obbligatorie statistiche, provvederà al rilascio del “Codice Regione” che la regione stessa riconosce come CIR, in quanto è conforme alle specifiche tecniche descritte in un apposito protocollo d’intesa con il ministero del turismo. Il CIR della regione Emilia Romagna è quindi composto da una sequenza di 15 caratteri, strutturati come di seguito indicato: – il codice ISTAT a sei cifre del Comune in cui è stata originariamente autorizzata la struttura ricettiva; – un tratto di separazione; – due caratteri con la sigla corrispondente alla tipologia ricettiva; – un tratto di separazione; – un progressivo numerico di 5 cifre. Per l’attività di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, la regione Emilia Romagna ha previsto particolari limitazioni non presenti in altre regioni d’Italia:
  • non è consentita la locazione parziale dell’appartamento né la locazione per stanze, in quanto lo stesso deve essere locato nella sua interezza;
  • non è consentito al locatore di poter mantenere la residenza anagrafica nell’appartamento da concedere in locazione.
La procedura di registrazione su LEPIDA prevede a tal proposito che il locatore dichiari di non avere la residenza anagrafica sull’immobile da registrare. Di dette limitazioni non si riescono a rinvenire riscontri normativi né sulla legge regionale né su quella nazionale. Si tratta infatti di una interpretazione che la regione Emilia Romagna ha voluto appositamente dare alla norma regionale ed al codice civile, probabilmente al fine di tutelare le attività ricettive per cui è previsto l’obbligo di residenza, come i B&B.

Lombardia => come ottenere il CIR

Nella Regione Lombardia il codice identificativo regionale viene istituito dalla legge regionale 25 gennaio 2018, n. 7 che modifica la precedente legge regionale 1 ottobre 2015 , n. 27, denominandolo Codice Identificativo di Riferimento. L’obbligo di acquisizione ed esposizione riguarda tutte le strutture ricettive menzionate nella legge, compresi gli alloggi o le porzioni di essi che vengono dati in locazione ad uso turistico. Inoltre, tutte le tipologie di alloggi, devono essere in possesso dei requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per le civili abitazioni: in altri termini significa che devono possedere la documentazione attestante conformità alle norme regionali e nazionali dei requisiti urbanistici e la regolarità degli impianti elettrici e idrici. I soggetti obbligati ad esporre il CIR sono:
  • quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • quelli che gestiscono portali telematici;
  • quelli che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di locazione.
Detti soggetti, se contravvengono all’obbligo di riportare il CIR oppure lo riportano in maniera errata o ingannevole, rischiano sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. La deliberazione della giunta regionale lombarda 17 aprile 2023 – n. XII/169, che disciplina l’utilizzo del CIR, prevede alcune casistiche in cui vi è un vero e proprio esonero dall’obbligo di indicazione di questo codice univoco. Non occorre infatti indicare il CIR nei casi di semplice denominazione o di visibilità non direttamente connesse ad attività di promozione: ad esempio nel logo o nel marchio identificativo, nell’insegna della struttura, nei marchi di classificazione, nei cartelli stradali pubblicitari, nei piccoli gadget pubblicitari, sulle auto aziendali o i pulmini utilizzati per il servizio transfer ai clienti o per la pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc… Il Codice Identificativo di Riferimento della regione Lombardia, che la regione stessa ha scelto di farlo coincidere con il Codice Regione, viene generato dalla piattaforma informatica ROSS1000 all’atto della registrazione della struttura. Questo codice alfanumerico è composto da:
  • 6 caratteri numerici riferiti al codice Istat del Comune;
  • 3 caratteri alfabetici che individuano la tipologia di struttura;
  • 5 caratteri sequenziali generati automaticamente.
La procedura per richiedere il codice identificativo di riferimento varia a seconda se la richiesta riguardi una struttura ricettiva (ad esempio B&B, Affittacamere, ecc…) o un affitto breve con finalità turistica, come ad esempio una CAV (Casa ed Appartamento per Vacanza) o un alloggio o porzione di esso da locare con la formula dell’affitto breve. Nel primo caso occorre presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al SUAP del comune di ubicazione che è sempre preferibile far curare da un tecnico o un commercialista. Nel secondo caso va invece presentata, sempre al SUAP, la richiesta di inizio dell’attività o CIA (comunicazione di inizio attività). La procedura di presentazione di SCIA o CIA possono variare a seconda se il comune di ubicazione dell’alloggio abbia previsto apposite modulistiche cartacee oppure specifiche procedure informatiche con l’utilizzo del portale Impresa In Un Giorno o altri portali come Sportello Telematico CLU oppure Centro Servizi Sovracomunale Est-Milano. A seguito della presentazione della SCIA o della CIA, una volta completatisi i tempi istruttori, il richiedente riceverà una PEC riportante il CIR e l’abilitazione alla piattaforma informatica ROSS1000, da utilizzare per le comunicazioni obbligatorie previste per fini statistici.

Campania => come ottenere il CUSR

La regione Campania, che identifica il codice identificativo regionale come CUSR (Codice Unico Strutture Ricettive), ne ha previsto l’obbligatorietà sia per le strutture ricettive che per le locazioni ad uso turistico. L’art. 13 comma 3 della legge regionale 7 agosto 2019 n. 13 che lo istituisce rimanda le modalità di generazione, di attribuzione e di rilascio ad apposita deliberazione della giunta. Successivamente vengono pubblicate infatti due specifiche specifiche delibere di giunta regionale: la n. 64 del 22 febbraio 2021 con riferimento alle strutture ricettive e la n. 552 del 28/9/2023 per gli affitti brevi. Le strutture ricettive a cui fa riferimento la prima delibera, sono quelle istituite dalle singole leggi regionali campane, che vedi elencate di seguito:
  • Strutture alberghiere: alberghi, motel, residenze turistico alberghiere-RTA, villaggi-albergo;
  • Alberghi diffusi;
  • Complessi turistico ricettivi all’aria aperta: campeggi, villaggi turistici, marina resort;
  • Strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali (country house), rifugi di montagna, case religiose di ospitalità;
  • Bed and Breakfast;
  • Strutture agrituristiche;
Per locazioni brevi si intendono invece gli immobili o le porzioni di essi che vengono concessi in locazione con la formula dell’affitto breve, utilizzando uno specifico contratto di affitto ad uso turistico. La procedura per richiedere il CUSR nella regione Campania varia a seconda se a richiederlo sia una struttura ricettiva o una locazione breve. In entrambi i casi per dare inizio all’attività occorrerà mettersi in contatto con lo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP per chiedere quale procedura occorre utilizzare per la registrazione dell’alloggio, dal momento che la stessa può essere cartacea o informatica. Detta procedura prevede anche la presentazione di una dichiarazione sul rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza dell’alloggio, che il Comune può sottoporre a verifica. Questo significa che gli impianti elettrici ed idrici devono essere conformi alle norme regionali e nazionali e si deve essere in possesso della documentazione attestante la regolarità urbanistica. Appurata la procedura ed effettuata la registrazione, denominata anche inizio attività, il comune subito dopo si occuperà di inserire i dati nel sistema Turismo Web, il quale genererà il CUSR per poi trasmetterlo via PEC al richiedente.  E’ interessante notare che entrambe le delibere sopra menzionate, oltre a prevedere, come già sappiamo, l’obbligatorietà del CUSR, specificano che il suo possesso è fondamentale requisito per accedere a bandi per ottenere contributi regionali, incentivi e altre forme di sostegno per la propria struttura ricettiva o locazione breve. Tutte le unità immobiliari identificate con il CUSR sono tenute a comunicare il movimento degli ospiti in arrivo ed in partenza e le presenze per fini statistici attraverso la piattaforma informatica Rilevatore Turistico Regionale della Regione Campania. Il CUSR adottato dalla regione Campania è un codice univoco che assume seguente struttura:
    • codice ISTAT della regione (2 cifre)
    • codice ISTAT della provincia (3 cifre)
    • codice ISTAT del comune (3 cifre)
    • categorizzazione per tipologia di attività (LOB Locazione breve) (3 caratteri)
  • numerazione progressiva numerica su base comunale (4 cifre).
Ad esempio: 15064030LOB0007 è il CIR di una locazione breve ad Avellino. Le sanzioni previste dalla regione Campania in caso di mancata indicazione del CUSR o nel caso in cui esso venga riportato in maniera errata o ingannevole sono pari a € 1000 per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata. Le sanzioni vengono irrogate dai rispettivi comuni a cui vanno anche devoluti i proventi, dal momento che spetta anche a loro il controllo amministrativo.

Liguria => come ottenere il CITR ed il CITRA

La regione Liguria istituiva con legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 due codici identificativi regionali, uno per le strutture ricettive denominato CITR (Codice Identificativo Turistico Regionale) e l’altro per le locazioni brevi denominato CITRA (Codice Identificativo Turistico Regionale degli Appartamenti Ammobiliati ad uso turistico), che riguarda gli alloggi concessi in locazione con contratto di affitto ad uso turistico. Detta legge veniva successivamente abrogata dalla recente legge regionale 6 febbraio 2024 n. 1, che subentra alla precedente nella disciplina dell’intera materia turistico ricettiva e conferma queste due le tipologie di strutture coinvolte nell’obbligo di acquisizione di questo codice identificativo. La disciplina del rilascio dei codici identificativi viene demandata ad apposita deliberazione della giunta regionale che espone in maniera abbastanza le istruzioni sul rilascio e l’utilizzo dei codici CITR e CITRA. Vediamo di seguito come sono composti questi due codici alfanumerici: Il CITR, acronimo di Codice Identificativo Turistico Regionale assume la seguente struttura sequenziale:
  • codice ISTAT del Comune di 6 cifre
  • codice identificativo della tipologia ricettiva, composto da 3 lettere, che vengono definite in un’apposita tabella contenuta nelle disposizioni attuative
  • codice di 4 cifre generato dal software informatico che lo genera
Il CITRA, anch’esso codice univoco, è acronimo di Codice Identificativo Turistico Regionale per gli appartamenti Ammobiliati AAUT ed ha la seguente struttura, sempre sequenziale:
  • codice ISTAT del Comune di 6 cifre
  • suffisso “LT”, che indica appunto Locazione Turistica
  • codice di 4 cifre generato dal software informatico che lo genera.
Vediamo di seguito dove vanno esposti CITR e CITRA. L’art. 58 della legge sopra menzionata assegna l’obbligo di esposizione ai titolari delle strutture ricettive ed ai locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico AAUT. I codici identificativi regionali CITR e CITRA devono essere esposti in tutte le attività di pubblicizzazione, promozione e commercializzazione, anche effettuate attraverso forme di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo.  In particolare i codici identificativi devono essere pubblicati:
  • nella home page dei siti internet e nelle pagine delle piattaforme social;
  • nel titolo o nella descrizione nel materiale pubblicitario, promozionale e commerciale;
  • in tutte le iniziative pubblicitarie e promozionali fatte su canali on line e nel testo del titolo e della descrizione;
Le sanzioni previste dalla regione Liguria in caso di mancata indicazione dei codici identificativi regionali vanno da € 500 a € 5000 e sono a carico dei titolari delle strutture ricettive e dei locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico AAUT. Per ottenere il Codice Identificativo Regionale CITR di una struttura ricettiva occorre attendere l’iter istruttorio della procedura di classificazione, al termine della quale il CITR assegnato sarà visibile accedendo all’apposita piattaforma informatica RIMOVCLI. Riguardo invece agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, la regione Liguria si è ben distinta da altre regioni italiane, prevedendo una procedura molto semplice per l’ottenimento del CITRA. Occorre infatti eseguire la comunicazione di locazione, cioè l’inizio dell’attività, utilizzando l’apposita sezione webform della piattaforma informatica ROSS1000. A seguito del rilascio, il  codice CITRA sarà visibile nella sezione “Anagrafica” di detta piattaforma. Al fine di mantenere alto il livello di qualità degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, durante l’inserimento dei dati nella sezione webform è stata prevista la compilazione di un’apposita dichiarazione sulla regolarità dell’immobile nonché della conformità alle norme regionali e nazionali di tutti gli impianti. La regione prevede anche eventuali controlli amministrativi con sopralluoghi in cui verrà richiesta l’esibizione della certificazione di conformità dell’impianto elettrico, idrico e di riscaldamento.

Sicilia => come ottenere il CIR

Nella regione Sicilia il Codice Identificativo Regionale CIR viene istituito dal decreto assessoriale 27 luglio 2022 n. 1783, che coinvolge nell’obbligo di acquisizione tutte le strutture ricettive e tutti gli immobili concessi in locazione ad uso turistico. Il decreto stesso definisce il codice identificativo regionale come strumento idoneo a:
  • semplificare i controlli da parte delle autorità;
  • migliorare la qualità dell’offerta turistica;
  • assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini della tutela dei consumatori
  • garantire agli ospiti un’offerta trasparente, consentendo loro di verificare, attraverso il CIR, la rispondenza della struttura con quella pubblicata nel registro informatico sul sito del dipartimento del turismo
Il CIR siciliano è un codice alfanumerico di 15 cifre a cui viene associato un ulteriore codice denominato Codice Struttura. L’elenco dei CIR e dei relativi codici struttura sono visibili nell’apposita sezione “Elenco Cir” presente sul portale dell’osservatorio turistico. Il Codice Struttura è anch’esso un codice univoco composto dal prefisso TRS-IT-SIC seguito da un valore numerico di 5 cifre. Ad oggi la regione Sicilia, a differenza di altre regioni italiane, non ha mai reso pubblica una spiegazione della struttura del CIR e del criterio utilizzato dal sistema informatico che lo genera. Per richiedere il CIR di una struttura ricettiva già in esercizio da prima che il CIR venisse istituito è molto semplice: è sufficiente accedere alla piattaforma Turist@t con le credenziali già in possesso e nella sezione DETTAGLIO STRUTTURA cliccare sull’apposito pulsante RICHIEDI CIR.  Se la struttura ricettiva è invece di nuova istituzione, la procedura per richiedere il CIR prevede la presentazione della prevista SCIA al comune e l’apertura di un nuovo account sulla piattaforma Turist@t. A seguito del completamento dell’iter istruttorio, il richiedente riceverà via PEC le credenziali di accesso alla piattaforma e da lì potrà richiedere il CIR sempre dalla sezione DETTAGLIO STRUTTURA. La procedura per richiedere il CIR di una locazione ad uso turistico è differente da quella di una struttura ricettiva e prevede: – la registrazione dell’alloggio presso il comune di ubicazione ovvero l’inizio dell’attività; – l’apertura di un account presso la piattaforma Turist@t nell’apposita sezione alloggi ad uso turistico/affitti brevi Il decreto assessoriale di istituzione del CIR e la successiva circolare, predisposero un apposito modulo di registrazione dell’alloggio denominato comunicazione di offerta di ospitalità, successivamente revisionato e semplificato. Questo modulo è ancora in uso a molti comuni siciliani e prevede una serie di documentazione da allegare fra cui: – la planimetria dell’immobile; – il certificato di abitabilità o S.C.A. (Segnalazione Certificata per L’agibilità); – le perizie di asseveramento degli impianti (elettrico, radio/tv, clima, gas, idrico); – il certificato catastale. Altri comuni siciliani hanno invece personalizzato apposite modulistiche dove è possibile dichiarare la conformità alle norme regionali e nazionali dei requisiti urbanistici dell’alloggio e degli impianti, senza produrre allegati. Altri comuni siciliani prevedono l’utilizzo della piattaforma del SUAP Impresa in un Giorno, mentre altri comuni ancora fanno gestire la registrazione degli alloggi all’ufficio imposta di soggiorno piuttosto che al SUAP. Ne sono esempio i comuni di Catania, Palermo, Ragusa e Taormina. Fra questi comuni:
  • alcuni hanno predisposto apposita modulistica;
  • altri si sono conformati ad un modulo standard di autocertificazione predisposto da qualche associazione di categoria;
  • altri dove è sufficiente presentare una comunicazione generica di messa di disponibilità dell’alloggio.
C’è un’altra casistica ancora che riguarda il comune di Agrigento: gli alloggi iscritti per l’imposta di soggiorno prima della data di pubblicazione del decreto di istituzione del CIR possono già considerarsi registrati ai fini dell’ottenimento del CIR. Essi possono infatti aprire direttamente su Turst@t un nuovo account per affitti brevi. I nuovi alloggi, invece, o quelli mai iscritti per l’imposta di soggiorno, devono necessariamente registrarsi al SUAP attraverso la piattaforma informatica Impresa in un Giorno. A seguito della registrazione dell’alloggio, si dovrà aprire l’account per locazioni brevi sul portale Turist@t inserendo le varie informazioni richieste e seguire tutta la procedura informatica. Al termine della registrazione il richiedente riceverà via PEC le credenziali di accesso alla piattaforma da cui si potrà richiedere il CIR, così come per le strutture ricettive. Una volta acquisito CIR, i titolari degli alloggi ad uso turistico così come quelli delle strutture ricettive dovranno effettuare, sempre su Turist@t, le comunicazioni a fini statistici delle presenze turistiche giornaliere, anche in assenza di ospiti, di arrivi o di partenze e comunicare gli eventuali periodi di chiusura temporanea della struttura. Il decreto assesoriale che istituisce il CIR descrive chiaramente all’art. 7 chi sono i soggetti obbligati ad esporre il CIR e dove esso si deve esporre.  Hanno l’obbligo di esporre il CIR:
  • i titolari delle strutture ricettive;
  • i locatori di alloggi ad uso turistico;
  • i soggetti che svolgono l’attività di intermediazione immobiliare;
  • i soggetti che gestiscono portali telematici o siti web
Il codice CIR deve essere esposto nelle comunicazioni inerenti la pubblicità, la promozione, la commercializzazione e la prenotazione, sia che avvenga con scritti, stampati, supporti digitali, via web o con qualsiasi altro mezzo utilizzato. Si possono quindi includere: – i cartelli affittasi che vengono affissi alle pareti esterne degli alloggi; – tutte le attività di comunicazione anche via internet, inclusi i social media come facebook e siti di promozione, pubblicizzazione e prenotazione come booking e Airbnb.
  • Il CIR deve essere riportato  in maniera ben visibile e chiara accanto alla denominazione dell’alloggio, utilizzando lo stesso carattere e la stessa grandezza.
  • Per la mancata indicazione del CIR e la violazione delle altre disposizioni previste dal decreto assessoriale sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 5000, maggiorate del doppio in caso di reiterazione della violazione. 
  • Il decreto precisa che gli enti incaricati al controllo amministrativo e all’irrogazione delle sanzioni sono i Comuni ed i proventi delle sanzioni confluiscono nelle casse comunali.

Puglia => come ottenere il CIS

Il codice identificativo regionale della regione Puglia, identificato come Codice Identificativo di Struttura CIS, è stato regolato da più leggi regionali interessando in una prima fase le sole strutture ricettive non alberghiere ed in una seconda le altre rimanenti. La legge regionale 16 dicembre 2017, n. 49 che disciplina le attività turistico ricettive pugliesi è stata infatti più volte modificata da altre due importanti leggi regionali: in una prima fase dalla legge regionale 17 dicembre 2018 n. 57 che istituiva con il capo II bis un apposito registro informatico delle sole strutture ricettive non alberghiere, con il compito di attribuire a ciascuna di esse Codice identificativo di struttura CIS; in una seconda fase dalla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 che all’art. 70 estendeva detto registro a tutte le strutture ricettive, quindi anche alberghiere. Ad oggi quindi nella regione Puglia non c’è alcun esonero dall’obbligo di indicazione del Codice Identificativo Regionale: Case Vacanza, B&B, affittacamere e le altre strutture ricettive extralberghiere ed alberghiere, così come le locazioni ad uso turistico, sono obbligate ad acquisire. I gestori ed i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di esporre questo codice univoco in tutti gli scritti, stampati, supporti digitali e su qualsiasi altro mezzo utilizzato per la pubblicizzazione. – Il CIS è un codice alfanumerico composto da 19 caratteri così strutturato:
  • le prime 2 lettere indicano la provincia di appartenenza;
  • i successivi 6 caratteri indicano il codice ISTAT del Comune in cui è ubicato l’immobile;
  • le successive 2 cifre sono un codice numerico che identifica la tipologia di struttura, il cui elenco è contenuto in un’apposita determinazione regionale;
  • le successive 2 cifre identificano la classificazione della struttura in base al numero di stelle (1S una stella, 2S due stelle, 3S tre stelle, 4S quattro stelle, 5S cinque stelle, 5L cinque stelle lusso), considerando anche che per le strutture non classificate viene indicato “00”;
  • Le ultime 7 cifre sono proprio quelle relative al codice identificativo differenziato a seconda se si tratta di:
    • locazioni turistiche, dove il codice sarà composto da un semplice numero progressivo a partire da 0000001.
    • strutture ricettive, dove il codice sarà composto dal già esistente idSR registrato nel DMS, preceduto da “zeri” al fine di raggiungere le 7 cifre;
La richiesta del Codice Identificativo di Struttura di una nuova struttura ricettiva non è necessaria, in quanto, dopo il completamento dell’iter istruttorio della SCIA presentata al SUAP, il CIS verrà generato automaticamente al momento della convalida della Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi. Per richiedere invece il CIS di una locazione ad uso turistico è invece necessario accedere via SPID SPID al portale Digital Management System DMS ed effettuare l’inizio dell’attività utilizzando l’apposito servizio che consente di aggiungere una locazione turistica.  Terminata la procedura, la struttura verrà registrata nel DMS e verrà automaticamente inserita nel Registro Regionale delle strutture ricettive, attribuendovi anche il codice CIS. Questo stesso portale dovrà poi essere utilizzato per trasmettere la movimentazione turistica ai fini statistici, così come previsto dalla norme, entro il giorno 10 di ogni mese. La Regione Puglia ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata indicazione del CIS, sia a carico dei locatori, sia carico dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare. Per i primi le sanzioni vanno da € 500 a € 3000 mentre per i secondi da € 250 a € 1500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. Le norme regionali assegnano le funzioni di controllo amministrativo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative ai comuni territorialmente competenti che possono verificare i dati delle strutture ricettive e delle locazioni ad uso turistico visitando i canali promozionali on-line. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono incamerati dagli stessi comuni per finanziare le funzioni svolte.

Piemonte => come ottenere il CIR

La regione Piemonte identifica il CIR come Codice Identificativo di Riconoscimento e lo istituisce inizialmente per le sole strutture ricettive extralberghiere con il regolamento regionale 8 giugno 2018 n. 4 che dà attuazione all’art. 18 della legge regionale 3 agosto 2017 n. 13. In una fase successiva interviene poi la legge regionale 9 marzo 2023 n. 3 che con l’art. 124 estende il CIR a tutte le altre rimanenti strutture strutture ricettive. Si può quindi confermare che ad oggi, in Piemonte, tutte le tipologie di strutture ricettive sono coinvolte nell’acquisizione del CIR. Il CIR deve essere esposto in modo ben visibile in tutte le iniziative promozionali, anche sui portali telematici, in modo da consentire agli utenti di riconoscere l’unità immobiliare. La regione ha però fornito in un apposito avviso alcuni chiarimenti individuando dei casi di esonero dall’obbligo di indicazione del CIR. Non è infatti necessario esporre il CIR in caso di utilizzo della denominazione delle strutture ricettive, nei loghi o nella semplice visibilità delle stesse in casi non direttamente connessi ad attività promozionali. Non vi è ad esempio obbligo di indicare il CIR: nell’insegna della struttura, nei marchi identificativi o della classificazione; sui cartelli stradali pubblicitari indicanti l’indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura ricettiva; nei piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi, ecc., sulle auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti oppure nella pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc.. Il Codice Identificativo di Riconoscimento è un codice alfanumerico che ha lo scopo di identificare l’immobile concesso in locazione e fornire una corretta informazione agli ospiti. Questo codice univoco ha una struttura diversa a seconda se riguardi le strutture ricettive oppure locazioni ad uso turistico. Nel primo caso troviamo una struttura di 14 cifre dove:  – 6 numeri corrispondono al Codice ISTAT del Comune; – 3 lettere che rappresentano la tipologia ricettiva (ad esempio ALB per albergo, BEB per B&B, AFF per Affittacamere, ecc…); – 6 numeri corrispondono al numero progressivo di inserimento della struttura. Il codice identificativo di una locazione turistica è invece composto da 11 cifre di cui: – 6 relativi al codice ISTAT del comune; – 5 che compongono un numero progressivo assegnato dal sistema.  Per richiedere il CIR di una struttura ricettiva non è necessario eseguire alcuna operazione: dopo la presentazione della SCIA al comune e l’attesa dei tempi istruttori, l’attribuzione del codice identificativo di riconoscimento (CIR) verrà generato automaticamente dal sistema informatico Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000). Il titolare o gestore della struttura potrà vedere il CIR accedendo alla piattaforma utilizzando le credenziali ricevute via e-mail. Per richiedere invece il CIR di una locazione turistica, cioè di un immobile da dare in locazione con la formula dell’affitto breve, sarà necessario effettuare l’inizio dell’attività utilizzando l’apposito servizio online Locazioni Turistiche. Questa procedura, denominata Comunicazione, prevede l’inserimento di tutti i dati dell’immobile, del locatore, e la sottoscrizione di una dichiarazione sulla regolarità dell’alloggio ovvero sulla conformità degli impianti alle norme regionali e nazionali e sul possesso dei requisiti tecnico edilizi ed igienico sanitari del regolamento edilizio comunale. In altre parole il locatore deve dichiarare che l’immobile è in possesso del certificato di abitabilità o della Segnalazione Certificata per l’agibilità SCA. A seguito di questo inserimento il locatore riceverà via mail il codice identificativo di riconoscimento CIR e le credenziali di accesso al servizio Piemonte Dati Turismo per l’invio dei dati dei movimenti dei clienti per fini statistici Riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata esposizione del CIR, la legge regionale piemontese 9 marzo 2023 n. 3 si è conformata a quelle previste dalla legge nazionale n. 58/19, che vanno da € 500 a € 5000 euro. Detti importi vengono maggiorati del doppio in caso di reiterazione della violazione.

Sardegna => come ottenere il codice IUN

Nella regione Sardegna il Codice Identificativo Regionale, che assume la denominazione di Identificativo Unico Numerico IUN, ha subito diverse evoluzioni normative. Inizialmente il codice IUN veniva istituito dall’art. 16 comma 8 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 per le sole strutture ricettive extralberghiere, contestualmente ad un apposito registro delle strutture ricettive extralberghiere. Interveniva poi una successiva legge regionale 6 luglio 2018 n. 23 che con l’art. 6 integra la precedente legge regionale 16/2017 con l’art. 21 bis, che definisce la locazione ad uso turistico (cioè l’affitto breve) come locazione occasionale ai fini ricettivi ed estendeva a queste tipologie di locazioni l’obbligo di acquisizione ed esposizione del codice IUN. La successiva legge regionale 23 ottobre 2023 n. 9 ha poi revisionato l’intera materia aggiungendo alla precedente legge 16/2017 un nuovo articolo, il 16 bis, che prevede: l’istituzione di un apposito “Registro regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali a fini ricettivi”; che le strutture coinvolte nell’obbligo di acquisizione ed esposizione di questo codice univoco siano le locazioni occasionali ai fini ricettivi e tutte le altre tipologie di strutture ricettive. Essi dovranno esporre questo codice alfanumerico in ogni attività di commercializzazione, comprese quelle online. Per richiedere il codice IUN per un alloggio ad uso turistico è necessario presentare al comune di ubicazione dell’alloggio la prevista comunicazione obbligatoria di inizio dell’attività utilizzando la procedura online sul portale Registro Locazioni Occasionali Sardegna Turismo, tramite SPID. E’ anche possibile adottare un’altra procedura che prevede l’utilizzo di apposita modulistica da inviare via email sia al comune di ubicazione dell’alloggio sia all’ufficio territoriale competente. Al primo ente andrà trasmessa la “comunicazione locazione occasionale a fini ricettivi” mentre al secondo la richiesta di assegnazione del codice IUN e delle credenziali di accesso al portale SIRED, da utilizzare per le comunicazioni obbligatorie dei flussi degli ospiti ai fini statistici. L’ufficio territoriale competente per il proprio comune è da individuare consultando un’apposita tabella. Nella regione Sardegna il codice IUN è composto da un collegamento ipertestuale, https://www.iun-ras.eu/, a cui viene aggiunta una lettera che individua la tipologia di struttura (alberghiera, extralberghiera, all’aria aperta, alloggio privato oppure area di sosta) ed un numero progressivo. Ad esempio https://www.iun-ras.eu/P0001 è il codice IUN di un alloggio privato a Olbia Per richiedere invece il codice IUN per un B&B, un’affittacamere, una Casa Vacanze o altra tipologia di struttura ricettiva, occorre rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia SUAPE del Comune competente e comunicare l’inizio dell’attività utilizzando la modulistica prevista. Al termine dei tempi istruttori la struttura ricettiva verrà inserita nell’apposito registro regionale e verrà attribuito un nuovo codice Identificativo Unico Numerico IUN. In caso di mancata esposizione del codice IUN l’art. 26 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 2000. Il controllo amministrativo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni viene esercitato dai comuni territorialmente competenti che possono monitorare periodicamente i dati delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, anche consultando i loro siti internet ed i canali on line promozionali.
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