Ottieni subito il Codice Identificativo Regionale per la tua struttura turistica

In quasi tutte le regioni d'Italia per pubblicizzare un alloggio turistico o struttura ricettiva è ormai obbligatorio esporre il Codice Identificativo Regionale: CIR, IUN, CIS, CITR/CITRA, CUSR, CIPAT. Il nostro servizio di acquisizione è attivo in ogni regione italiana è comprende:

Il Codice Identificativo Regionale (abbreviato in CIR) è un codice alfanumerico che ogni regione assegna a tutte le tipologie di strutture ricettive e locazioni ad uso turistico, siano essi in forma imprenditoriale che non. Si tratta quindi di un codice univoco paragonabile ad una sorta di carta d’identità, che consente alle competenti autorità di poter eseguire dei controlli amministrativi finalizzati a migliorare la qualità dell’offerta turistica, oltre che per  fini statistici e fiscali. Grazie al CIR le autorità possono infatti monitorare l’attività degli alloggi turistici e garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e qualità dei servizi offerti ai turisti.

La struttura del CIR può essere numerica o alfanumerica, composta da 5 o più cifre. Il CIR di una regione può inoltre essere totalmente diverso da quello di un’altra, in quanto il  criterio di generazione adottato può totalmente variare perché dipende anche molto dal numero di codici generati.

Di seguito l’elenco dei codici identificativi per ogni regione d’Italia con i rispettivi acronimi:

Emilia-Romagna  => CIR (Codice Identificativo di Riferimento)

Lombardia  => CIR (Codice Identificativo di Riferimento) 

Campania  => CUSR (Codice Unico Strutture Ricettive)

Liguria  => CITR (Codice Identificativo Turistico Regionale), per le tutte le tipologie di strutture ricettive e CITRA (Codice Identificativo Turistico Regionale per gli Appartamenti ammobiliati) per gli affitti brevi;

Sicilia  => CIR (Codice Identificativo Regionale)

Puglia  => CIS (Codice Identificativo di Struttura)

Piemonte => CIR (Codice Identificativo di Riconoscimento)

Sardegna  => IUN (Identificativo Unico Numerico)

Provincia Autonoma Trento => CIPAT (Codice Identificativo Provincia Autonoma di Trento)

Marche CIR (Codice Identificativo Regionale)

Abruzzo  => CIR (Codice Identificativo di Riferimento)

Calabria => CIR (Codice Identificativo Regionale)

Umbria => CIR (Codice Identificativo Regionale)

Quali sono le strutture ricettive coinvolte?

Analizzando il decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, successivamente convertito nella legge n. 58/19, si nota abbastanza chiaramente quali sono le strutture ricettive coinvolte nell’obbligo di acquisizione ed esposizione del CIR e dove invece si può ritenere che vi sia un esonero dall’obbligo di indicazione del CIR

Vediamolo di seguito.

Detto decreto legge, all’art. 13 quater comma 7 pone l’obbligo di acquisizione del CIR alle strutture ricettive ed ai soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, attribuendo la responsabilità dell’esposizione esposizione del codice:

  • ai loro titolari
  • ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • ai soggetti che gestiscono portali telematici.

E chiaro quindi che le strutture ricettive a cui fa riferimento il decreto sono quelle definite dal codice del turismo, cioè alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta, che comprendono necessariamente Case Vacanze, B&B e affittacamere. A queste  vanno aggiunte le locazioni ad uso turistico, cioè gli alloggi o porzioni di essi di proprietà dei soggetti privati su cui hanno fissato la residenza o li utilizzano come seconda casa. Essi vengono di solito concessi in locazione con la vantaggiosissima formula dell’affitto breve, che prevede la stipulazione di un contratto di affitto ad uso turistico di durata non superiore a 30 giorni. 

C’è un esonero dall’obbligo di indicazione del CIR? 

Partiamo dal presupposto che le norme regionali e nazionali prevedono un obbligo di indicazione del CIR laddove vi siano comunicazioni inerenti l’offerta e la promozione, quindi in tutte le rappresentazioni pubblicitarie. 

Si può quindi ritenere che un’insegna, un cartello di indicazione dell’attività ed altre situazioni connesse alla semplice visibilità della struttura comportano un esonero dall’obbligo di indicazione del CIR. Altre situazioni in cui è possibile omettere l’indicazione del CIR possono riguardare il marchio identificativo o di classificazione della struttura, il numero di telefono, il percorso per il raggiungimento, il logo su piccoli gadget pubblicitari, sulle auto aziendali e nei casi di pubblicità di carattere generale (taxi, treni, ecc…).

Un altro caso di esonero dall’obbligo di indicazione del CIR riguarda gli alloggi ubicati nelle regioni dove il CIR non è stato ancora istituito. Ai locatori di queste regioni, in attesa dell’attivazione della piattaforma ministeriale per poter richiedere il CIN, viene consentito l’utilizzo del codice regione.

Dove va esposto il CIR?

Il CIR è anche elemento di fiducia e rassicurazione per i turisti: ciò significa che a prescindere dagli obblighi normativi, l’esposizione del CIR in modo ben visibile all’interno della struttura e nelle comunicazioni ufficiali, diventa agli occhi degli ospiti segno di regolarità e conformità alle norme regionali e nazionali. A rafforzare questo concetto è anche intervenuto il decreto legge che ha istituito il codice identificativo nazionale, prevedendo all’art. 13 ter comma 6 che il CIN deve essere esposto anche all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, nonché in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Non c’è quindi alcun dubbio che il codice identificativo regionale va esposto sia negli annunci pubblicati sui portali di prenotazione OTA come Booking e Airbnb, sia in quelli presenti nei social come facebook, dove spesso si utilizzano gruppi o pagine.

Quali sono le sanzioni in caso di mancata esposizione del CIR?

Il decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a 5000 in caso di mancata indicazione del CIR (articolo 13 quater, commi 7 e 8). Le varie leggi regionali possono però prevedere anche importi diversi, differenziati anche in base a tipologie di violazioni più specifiche. Il D.L. 18 ottobre 2023 n. 145 che istituisce il Codice Identificativo Nazionale ha però stabilito sanzioni più severe che saranno applicabili dal momento in cui sarà attiva la piattaforma nazionale per il rilascio del CIN e per la conversione del CIR in CIN. Le nuove sanzioni previste sono:

  • da € 800 a € 8.000 in caso di assenza di CIN;
  • da € 500 a € 5000 in caso di mancata esposizione del CIN;

Come richiedere il CIR?

Gli enti pubblici coinvolti nel rilascio del CIR sono due: il comune e la regione.

Ad oggi purtroppo non è ancora stata istituita un’unica procedura nazionale per l’ottenimento del CIR. Ogni regione italiana ha infatti previsto una procedura a sé che può essere più o meno semplice a seconda di quanto la regione stessa sia riuscita o meno a giungere ad un accordo con i vari comuni sull’iter burocratico da seguire.

L’inizio dell’attività di locazione prevede la registrazione dell’alloggio presso il comune di appartenenza, utilizzando la procedura prevista dallo stesso. Il passo successivo avviene presso la regione di appartenenza, a cui vanno trasmesse una serie di informazioni fra cui anche gli estremi della precedente registrazione al comune. 

Le regioni italiane che sono riuscite a standardizzare una procedura con i vari comuni,  hanno istituito apposite piattaforme informatiche dove il locatore deve semplicemente inserire i dati dell’alloggio ed attendere il rilascio del CIR via mail o pec. In altre regioni d’Italia, come ad esempio la Sicilia, ogni comune adotta una procedura a sé. Ci sono infatti comuni dove è sufficiente la presentazione di una semplice autocertificazione mediante l’utilizzo un modello standard;  comuni che hanno predisposto apposita modulistica ed altri comuni ancora dove l’iter per ottenere il CIR prevede obbligatoriamente l’utilizzo della piattaforma informatica Impresa in un Giorno.

In tutto questo sono fondamentali regolarità e conformità dell’alloggio e degli impianti alle previste normative di igiene e sicurezza in quanto i comuni possono o richiedere la relativa documentazione oppure apposita autocertificazione che ne attesti il possesso. Bisogna sempre considerare che una delle più importanti finalità del CIR è il miglioramento della qualità dell’offerta turistica. Inoltre l’acquisizione del CIR è anche diventato requisito fondamentale per poter accedere a bandi, incentivi ed altre forme di sostegno che alcune regioni d’Italia prevedono, come ad esempio la Calabria, per sostenere gli investimenti nelle strutture turistiche al fine favorire il riposizionamento competitivo.

Ottieni il Codice Identificativo Regionale in pochi minuti!

La procedura per il rilascio del CIR prevede una serie adempimenti burocratici fra cui la registrazione dell'alloggio presso il comune e la regione di ubicazione, con presentazione di una serie di documenti non sempre facili da reperire e compilare.
Inoltre le procedure previste da regioni e comuni sono spesso assai diverse.
Noi possiamo occuparci velocemente dell'acquisizione del tuo CIR, perché sappiamo già come agire sia in ogni comune che in ogni regione d'Italia.
Il Servizio comprende il disbrigo di tutta la pratica e la firma della documentazione a distanza tramite procedura OTP (cioè la versione digitale della firma autografa, che assolve le stesse funzioni di una firma vera e propria, con identiche garanzie legali per il firmatario. Per firmare i documenti non dovrai fare altro che visionare il contenuto ed inserire un codice numerico che ti invieremo via mail).
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