Ormai è legge: dal 2024 tutti gli immobili concessi in locazione turistica devono munirsi del CIN (Codice Identificativo Nazionale). Ad istituire il CIN è la legge 15 dicembre 2023 n. 191, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2023 ed in vigore dal 17 dicembre 2023.

Si tratta di una svolta epocale nella burocrazia delle locazioni turistiche, in quanto l’identificazione degli alloggi concessi in locazione turistica, sia in forma imprenditoriale che non, diventa per la prima volta diventa anche di competenza ministeriale oltre che territoriale.

Viene infatti istituita un’apposita banca dati nazionale in cui vengono censiti tutti gli immobili italiani concessi in locazione turistica, sia in forma imprenditoriale che non, nonché dei dati inerenti gli alloggi turistici stessi. I dati per popolare detta banca nazionale dati verranno trasmessi da ogni regione italiana.

Il fine della norma è sempre lo stesso: migliorare la qualità dell’offerta turistica contrastando forme irregolari di ospitalità.

Ma quali sono le differenze con il CIR? Qual è la procedura per ottenere il nuovo Codice Identificativo Nazionale? Vediamo nel dettaglio cosa dice la normativa (qui il decreto legge comma per comma alla sezione 13ter):

Il Codice Identificativo Nazionale è già realtà e i proprietari di alloggi turistici devono mettersi in regola.

Quando entrerà in vigore la norma e da quando sarà praticamente applicabile?

La norma che istituisce il CIN è già in vigore ma non è applicabile in quanto il portale telematico ministeriale per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale non è in funzione. Occorre infatti attendere la pubblicazione da parte del ministero del turismo di un apposito avviso che attesti l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN. La norma sarà applicabile a partire dal 61 giorno dalla pubblicazione di detto avviso.

Che differenza c’è fra il Codice Identificativo Nazionale (CIN) e il Codice Identificativo Regionale (CIR)?

Il CIR è il Codice Identificativo Regionale rilasciato dalla regione di ubicazione dell’alloggio utilizzando la procedura finora utilizzata e che si continuerà ad utilizzare. A decorrere dal momento  di effettiva applicazione della norma, sarà ogni regione a generare il CIN aggiungendo al CIR un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo.

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Chi non ha mai richiesto il CIR può richiedere direttamente il CIN?

No. Il CIR deve comunque essere richiesto utilizzando la procedura prevista dalla regione di ubicazione dell’alloggio. Sarà poi l’ente regionale a convertire il CIR in CIN immediatamente o al massimo entro 7 giorni. 

Ho già richiesto il CIR e mi è stato rilasciato. Come devo fare per ottenere il CIN?

A decorrere dal momento di applicabilità della norma, l’ente regionale ha 30 giorni di tempo per convertire il CIR in CIN dandone avviso sia al locatore che al ministero. 

Qualora la regione non provvedesse:

  • se il CIR è stato rilasciato precedentemente alla data di applicabilità della norma, il locatore ha 60 giorni di tempo da detta data per richiedere il CIN presentando istanza mediante l’apposita piattaforma ministeriale;
  • se il CIR è stato rilasciato successivamente alla data di applicabilità della norma, il locatore ha 30 giorni di tempo da detta data per richiedere il CIN presentando istanza mediante l’apposita piattaforma ministeriale;

Il CIN verrà rilasciato immediatamente al locatore e trasmesso anche all’ente regionale.

Ho già richiesto il CIR ma la regione non mi ha rilasciato né CIR né CIN. Cosa posso fare?

La normativa della regione competente deve prevedere il termine entro cui rilasciare il CIR a decorrere dalla data della tua richiesta. Qualora non avesse provveduto entro tale termine, potrai entro 10 giorni richiedere il CIN direttamente sul portale ministeriale. 

La regione in cui è ubicato il mio alloggio turistico non ha ancora istituito il CIR. Cosa devo fare per ottenere il CIN?

E’ necessario che il locatore presenti un’istanza telematica al ministero per ottenere il rilascio del CIN.

Quali sono i requisiti che deve possedere un alloggio per poter ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN)?

Il comma 7 della norma prevede che gli alloggi turistici se gestiti in forma imprenditoriale devono possedere i requisiti di sicurezza degli impianti,  come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le  unita’  immobiliari  devono essere dotate di  dispositivi  per  la rilevazione  di  gas  combustibili  e  del  monossido   di   carbonio funzionanti nonche’ di  estintori  portatili  a  norma  di  legge. Non è ancora chiaro se anche gli alloggi turistici gestiti in forma non imprenditoriale devono possedere  questo ultimo requisito dei dispositivi per la rilevazione dei gas e della presenza dell’estintore. Abbiamo chiesto delucidazioni al ministero. Aggiorneremo questo articolo non appena riceveremo chiarimenti in tal senso. Ovviamente per gli alloggi gestiti in forma imprenditoriale non c’è alcun dubbio.

Il possesso dei requisiti dell’alloggio deve essere reso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47  del  D.P.R.  28 dicembre 2000, n.  445,  attestante  i  dati catastali dell’unita’ immobiliare o della  struttura  e,  per  i  locatori,  la sussistenza dei requisiti di cui  al  comma  7 ovvero della presenza dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente e della dotazione essere dotati di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili nonché di estintori portatili a norma di legge.

Attendiamo ancora chiarimenti da parte del ministero sull’applicabilità o meno agli alloggi gestiti in forma non imprenditoriale

A chi va comunicato il Codice Identificativo Nazionale (CIN) e dove deve essere esposto?

Il CIN oltre ad essere indicato in ogni annuncio, deve essere esposto anche all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura.

Quali sanzioni sono previste in caso di violazione della norma sul CIN?

Le sanzioni variano a seconda della tipologia di violazione: 

Proposta e/o concessione in locazione di immobili privi di CIN: il titolare della struttura o alloggio è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

Mancata esposizione e indicazione del CIN: il soggetto obbligato è punito con una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

Concessione in locazione IN FORMA IMPRENDITORIALE di unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche in assenza dei requisiti di cui al comma 7 primo periodo (cioè in assenza dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente): il titolare è punito con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile. 

Concessione in locazione IN FORMA SIA IMPRENDITORIALE CHE NON IMPRENDITORIALE di unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche in assenza dei requisiti di cui al comma 7 secondo periodo (cioè in assenza di estintore e di dispositivi per la rilevazione dei gas): il titolare è punito con una sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata (Su questo punto attendiamo dei chiarimenti da parte del ministero)

Attività esercitata in assenza della SCIA: il titolare è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. 

Chi esercita la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle norme sul CIN?

I comuni, anche avvalendosi degli organi di polizia locale, esercitano funzioni di controllo, di verifica e di applicazione delle sanzioni amministrative alle strutture ricettive e agli alloggi turistici che violano la norma sul CIN. I proventi dalle sanzioni applicate confluiscono nelle casse comunali e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 

Il CIN è anche strumento di lotta contro l’evasione fiscale?

Assolutamente si! Al comma 12 è infatti espressamente riportato che al fine di contrastare l’evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza individuando i soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di Codice Identificativo Nazionale. A tal proposito le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all’Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali.

 

Conclusioni e considerazioni:

La norma non è ancora effettivamente applicabile in quanto la piattaforma telematica ministeriale non è ancora presente. Dobbiamo attendere che il mistero del turismo pubblichi l’apposito avviso e da quella data attendere il 61esimo giorno.

La procedura per l’ottenimento del CIR rimane sempre la stessa: il CIR continua ad essere rilasciato dalla regione di ubicazione dell’alloggio previa registrazione dello stesso al comune di competenza. Rimane onere della regione procedere alla ricodificazione del CIR in CIN comunicando al locatore il nuovo codice.

Le casistiche in cui il locatore deve richiedere il CIN tramite la piattaforma ministeriale sono 4 e sono ben chiarite al comma 3

 

 

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